Criminal appeal dismissed for lack of specificity and violation of preclusion rules regarding sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by KHAZZAR AHMED inadmissible, rejecting arguments regarding the classification of facts and sentencing comparisons. The court found the first two grounds lacked concrete specificity, merely attempting to re-evaluate evidence rather than identifying specific procedural errors, while the third ground violated the principle of preclusion under Article 69 of the Penal Code. Consequently, the appeal was dismissed because the lower court correctly applied established case law and exercised its discretionary power regarding the assessment of harm without logical or legal flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624, 628, 69, 62 cod. pen.; An appeal lacking concrete specificity regarding factual characterization is inadmissible, and challenges to the discretionary assessment of mitigating circumstances are barred by the principle of preclusion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHAZZAR AHMED nato il 11/12/1988 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 141-31272/2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto neil'interesse di Ah/rned Khaizar; considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta la mancata derubricazione del fatto nelle ipotesi tentate di cui agli artt. 624 e 628 cod. pen., sono privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen., in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 7, Ord. n. 34056 del 29, 105/2018, Belegrouh, Rv. 273617;
Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117) ed ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della motivazione); ritenuto che l'ulteriore censura, con la quale si contesta il giudizio di comparazione tra le opposte circostanze, è manifestamente infondata perché si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la preclusione di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522), correttamente applicate nel caso di specie; osservato che l'ultimo motivo, inerente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità del giudice di merito, le statuizioni relative alla valutazione complessiva del pregiudizio subito dalla persona offesa sfuggono al sindacato di legittimità ove l'argomentazione posta a sostegno della decisione sulla non speciale tenuità del danno sia immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685), come avvenuto nella specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammiss bile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.