Italian court dismisses appeal for lack of specific legal grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Carlo Nappo inadmissible due to a failure to meet specific procedural requirements. The sole ground of appeal was deemed generic and lacked the precise legal reasoning mandated by Article 581 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the court refused to exercise its supervisory power, ordering the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; An appeal is inadmissible if it contains only generic allegations without specific legal grounds and precise references to the contested act's reasoning, thereby preventing the appellate judge from identifying the issues raised.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPPO CARLO nato a SAN MARZANO SUL SARN(:) il 12/06/1970 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; t A 116-3 103 1/2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricOrso proposto nell'interesse di Carlo Nappo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.