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Ordinanza — n. 7500/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding subjective element and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7500/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding the subjective element of the crime and the denial of generic mitigating circumstances. The Court rejected these claims as lacking concrete specificity and failing to identify decisive procedural errors, noting that the lower court adequately addressed the defense's arguments.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks concrete specificity in challenging the subjective element of the crime or if it fails to provide specific grounds for denying generic mitigating circumstances, as the lower court's reasoning is sufficient if it references decisive negative elements or the absence of positive ones.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of concrete specificity subjective element of crime generic mitigating circumstances procedural error requirement circostanze attenuanti motivi di rigore condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARCO GIOVANNI RAIMONDO nato a CALTANISSETTA il 23/10/1982 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 112-30977/2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Raimondo Di Marco; considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di prova dell'elemento soggettivo del reato, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); ritenuto che il secondo motivo, cori il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è privo di specificità e manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; essendo è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.