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Ordinanza — n. 7499/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity; court rejects request to re-evaluate evidence under Art. 648 CP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7499/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to a lack of concrete specificity in the applicant's arguments. The appellant challenged the subjective element of the crime and the legal qualification of the facts, arguing for a different evaluation of evidence. The court rejected this because the request sought a re-evaluation of probative sources outside the scope of the admissibility review, finding the lower court's application of Article 648 of the Penal Code correct.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma 4, cod. pen.; The appeal is inadmissible if it merely prefigures a re-evaluation of evidence or an alternative fact reconstruction using criteria alien to the admissibility review without identifying specific distortions of procedural emergencies.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of concrete specificity subjective element of crime re-evaluation of evidence scope of admissibility review minaccia attuale messa in pericolo del bene del figlio prova del rischio persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 648, comma 4, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr
pen., conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv.
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HACHNAOUI AMER nato il 16/02/1993 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 111-30971/2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Amer kachnaoui; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e, di conseguenza, la corretta qualificazione giuridica del fatto, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179;

Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713) ed ampiamente argomentando sul punto (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.