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Ordinanza — n. 7498/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specificity in sentencing and mitigating circumstances arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7498/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Sortino's appeal inadmissible due to a lack of concrete specificity regarding sentencing and mitigating circumstances. The court held that judges correctly exercised their discretion by explicitly stating the reasons for their conviction without needing to address every favorable or unfavorable element presented by the parties. Consequently, the appeal was rejected, and Sortino was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it lacks concrete specificity regarding sentencing or mitigating circumstances, provided the lower court has sufficiently motivated its decision by referencing decisive negative elements or the absence of positive ones.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of concrete specificity sentencing discretion mitigating circumstances procedural costs Cassa delle ammende Italian criminal procedure uso di un documento falso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORTINO GIUSEPPE nato a LENTINI il 20/11/1982 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 110-30966/2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Sortino; considerato che il ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, è privo di concreta specificità e non consentito in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2); che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.114. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.