Italian Court dismisses appeal on prescription defense in receipt crime due to special mitigating circumstance rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that the crime had expired. The appellant argued for acquittal based on prescription, but the court found this argument flawed because special mitigating circumstances in receipt crimes do not independently extend the limitation period. Consequently, the court applied the standard maximum limitation term and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, comma 2, cod. pen.; Art. 648 cod. pen.: In receipt offenses, special mitigating circumstances are not autonomous crimes but merely attenuating factors, meaning the limitation period must be calculated based on the maximum statutory term for the base offense rather than the mitigated scenario.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRESTANDREA MASSIMO SALVATORE nato a CATANIA il 06/08/1974 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 109-30964/2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimo Salvatore Prestandreà; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui all'ari:. 157, comma secondo, cod. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, in tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce un'autonoma figura di reato, ma una circostanza 2ttenuante speciale, sicché non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, dovendosi avere riguardo al limite edittale massimo previsto, per l'ipotesi-base, dal primo comma dell'art. 648 cod. pen. (Sez.
U, n. 9567 del 21/04/1995, Rv. 202003 - 01; Sez. 7, Ord. n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186; Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.