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Ordinanza — n. 7496/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding evidence and prescription periods in a money laundering case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7496/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding vehicle theft and the statute of limitations for money laundering. The court rejected these claims as lacking specific grounds, noting the lower court already addressed the evidence and that the appellant ignored the qualifying recidivism which extended the prescription period.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal must be specific and cannot merely request a re-evaluation of evidence or facts without identifying precise errors in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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lack of specific grounds money laundering appeal statute of limitations qualifying recidivism inadmissible appeal esame di cassazione decisione incidentale impugnabile sentenze sulla validità di un atto

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMMATARO AGATINO nato a CATANIA il 23/06/1978 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE:: APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 108-30956/2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricOrso proposto nell'interesse di Agatino Zammataro; ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità per il delitto di riciclaggio di autovettura, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti nel merito; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pag. 2 e 4 della sentenza impugnata, ove la Corte argomenta in ordine alla prova dichiarativa della condotta di sostituzione delle targhe del veicolo provento di furto); che manifestamente infondato e meramente reiterativo del motivo di gravame respinto con puntuale e congrua motivazione, deve ritenersi anche il secondo motivo, speso in punto di consapevolezza della provenienza da delitto della res furtiva, atteso che anche sul punto la Corte territoriale ha accompagnato la decisione con logica e congruente argomentazione, fondata su evidenze non revocabili in dubbio circa la evidenza della illecita provenienza della vettura in possesso; che, infine, manifestamente infondato in diritto è anche l'ultimo motivo, atto a contestare la decisione della Corte di ritenere non prescritto il reato di ricettazione contestato al capo C; la difesa non tiene infatti conto della recidiva qualificata, contestata ed apprezzata (in giudizio di bilanciamento per equivalenza) dai giudici di merito, che porta il termine di prescrizione ad anni 22, mesi 2 e giorni 20 dalla data del fatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q . M . t 108-30956/2023 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle. spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.