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Ordinanza — n. 7495/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7495/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7495/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENOVESE VITTORIO nato a SIRACUSA il 29/03/1969 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 106-30943/2023 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vittorio enovese; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e, di conseguenza, la corretta qualificazione giuridica del fatto in relazione all'art. 393 cod. pen., oltre ad essere privi dei requisiti di specificità e autosufficienza, tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertirente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, nonché attraverso la tecnica della motivazione per relationem, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 393 cod. pen; Ordinanza — n. 7495/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.

Parole chiave

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uso di un documento falso uso di false generalità esibizione di documenti d'identità documenti validi falsificazione di valori di bollo ufficiali visto

Disposizioni normative citate

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art. 393 cod. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vittorio enovese; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e, di conseguenza, la corretta qualificazione giuridica del fatto in relazione all'art. 393 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENOVESE VITTORIO nato a SIRACUSA il 29/03/1969 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 106-30943/2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vittorio enovese; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e, di conseguenza, la corretta qualificazione giuridica del fatto in relazione all'art. 393 cod. pen., oltre ad essere privi dei requisiti di specificità e autosufficienza, tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertirente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, nonché attraverso la tecnica della motivazione per relationem, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.