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Ordinanza — n. 7492/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding criminal liability and gross negligence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7492/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible due to the lack of concrete specificity in the grounds raised by the appellant. The appellant contested the affirmation of criminal liability and the gross negligence of the false, but the arguments were deemed generic and failed to identify specific procedural errors. Consequently, the court ruled that the appeal must be rejected and the appellant ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must contain specific grounds detailing factual misrepresentations or legal errors; generic complaints regarding the evaluation of evidence or alternative fact reconstructions are inadmissible as they fall outside the scope of cassation review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of concrete specificity criminal liability affirmation gross negligence false procedural error review sospensione del diritto di visita permesso di dimora scaduto violazione di domicilio

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, Ndiaye
Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUIS BAHI ABDELMAJID nato il 23/10/1988 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 101-30907/2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto 'nell'interesse di AbdelMajid Kuis Bahi; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità per i reati ascritti, sia in con riguardo al concorso tra le fattispecie in imputazione che in relazione alla grossolanità del falso, sono privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità dei motivi di ricorso deve essere apprezzata non solo per la loro genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'apparenza degli stessi allorché omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez.

U, n. 23427 del 09/05/2001, Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 16807 del 11/01/20:19, Assane Wade, Rv. 275814), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuaii e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.