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Ordinanza — n. 7491/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7491/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7491/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLATANIA FRANCESCO nato a CATANIA il 11/11,1974 avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 100-30897/2023 Letto il ricorso proPosto nell'interesse di Francesco Platania; considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di prova del contributo concorsuale dell'imputato, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare Lna rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 - 4); ritenuto che il secondo motivo, inerente alla qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato in quanto il giudice di primo grado ha ricorosciuto la ricettazione di particolare tenuità, circostanza attenuante che, precedentemente disciplinata dall'art. 648, secondo comma, cod. pen., è attualmente prevista dal quarto comma della predetta disposizione normativa; osservato che l'ultimo motivo, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui agli artt. 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. e col formante giurisprudenziale versato sul tema (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721;

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Ordinanza — n. 7491/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione attenuazione della pena riduzione della pena aggravamento della pena prescrizione della pena revisione della sentenza penale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLATANIA FRANCESCO nato a CATANIA il 11/11,1974 avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 100-30897/2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proPosto nell'interesse di Francesco Platania; considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di prova del contributo concorsuale dell'imputato, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare Lna rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 - 4); ritenuto che il secondo motivo, inerente alla qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato in quanto il giudice di primo grado ha ricorosciuto la ricettazione di particolare tenuità, circostanza attenuante che, precedentemente disciplinata dall'art. 648, secondo comma, cod. pen., è attualmente prevista dal quarto comma della predetta disposizione normativa; osservato che l'ultimo motivo, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui agli artt. 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. e col formante giurisprudenziale versato sul tema (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721;

Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492); che, invero, non rilevando l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, secondo comma (oggi quarto), cod. pen., ma dovendosi avere riguardo al primo comma del predetto articolo nonché alla circostanza aggravante a effetto speciale di cui all'art. 99, secondo comma, cod. pen., il reato non si era prescritto al momento della pronuncia del provvedimento impugnato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.