Ordinanza — n. 7490/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FALCO EMANUELE nato a NAPOLI il 28/03/1989 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 99-30885/2023 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Emanuele De Falco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il giudizio di comparazione tra le opposte circostanze, è manifestamente infondato perché si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522); che, invero, i giudici del merito hanno correttamente considerato la preclusione di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., a norma della quale vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato irammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 7490/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FALCO EMANUELE nato a NAPOLI il 28/03/1989 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 99-30885/2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Emanuele De Falco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il giudizio di comparazione tra le opposte circostanze, è manifestamente infondato perché si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522); che, invero, i giudici del merito hanno correttamente considerato la preclusione di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., a norma della quale vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato irammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.