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Ordinanza — n. 7489/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7489/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7489/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESARANO GIOVANNI (CUI 007ULQ3) nato a NAPOLI il 26/05/1966 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 93-30829/2023 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Cesarano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 6, n. 21498 del 31/10/2018, dep. 2019, Campanale, Rv. 275736), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7489/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivazione sufficiente sanzione sproporzionata allegazioni insufficientemente motivate impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Cesarano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESARANO GIOVANNI (CUI 007ULQ3) nato a NAPOLI il 26/05/1966 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 93-30829/2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Cesarano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 6, n. 21498 del 31/10/2018, dep. 2019, Campanale, Rv. 275736), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.