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Ordinanza — n. 7488/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7488/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7488/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA CLELIA nato a SAN MARTINO VALLE CAUDINA il 30/10/1975 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; t 43-30380/2023 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Clelia Bevilacqua; considerato che il ricorso, in punto di responsabilità penale, trattamento sanzionatorio e circostanziale, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. peri, in quanto si prospettano doglianze generiche, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7488/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.

Parole chiave

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violazione dei doveri professionali disdetta per rappresaglia licenziamento immediato per truffa ricorso del personale licenziamento per motivi economici revoca disciplinare
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA CLELIA nato a SAN MARTINO VALLE CAUDINA il 30/10/1975 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; t 43-30380/2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Clelia Bevilacqua; considerato che il ricorso, in punto di responsabilità penale, trattamento sanzionatorio e circostanziale, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. peri, in quanto si prospettano doglianze generiche, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.