Ordinanza — n. 7486/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUOIANI ALESSANDRO nato a ROMA il 13/04/1964 avverso l'ordinanza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 21-30193/2023 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Quoiani; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di rescissione del giudicato, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente applicato la disciplina normativa di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., ampiamente argomentando sul punto (si veda, in partico are, pag. 2); che, inoltre, si prospettano enunciati e -meneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, Di Candia, Rv. 283474;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 629-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7486/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUOIANI ALESSANDRO nato a ROMA il 13/04/1964 avverso l'ordinanza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 21-30193/2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Quoiani; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di rescissione del giudicato, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente applicato la disciplina normativa di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., ampiamente argomentando sul punto (si veda, in partico are, pag. 2); che, inoltre, si prospettano enunciati e -meneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, Di Candia, Rv. 283474;
Sez. 4, n. 863 del D3/12/2021, dep. 2022, Okoro, Rv. 282566), secondo cui l'istanza di restituzione nel termine, proposta dall'imputato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. peri., non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato perché il principio di conservazione, di cui all'art. 568, comma 5,, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.