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Ordinanza — n. 7486/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7486/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7486/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUOIANI ALESSANDRO nato a ROMA il 13/04/1964 avverso l'ordinanza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 21-30193/2023 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Quoiani; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di rescissione del giudicato, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente applicato la disciplina normativa di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., ampiamente argomentando sul punto (si veda, in partico are, pag. 2); che, inoltre, si prospettano enunciati e -meneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, Di Candia, Rv. 283474;

Regesto Legislator

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art. 629-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7486/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.

Parole chiave

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reati contro la tranquillità pubblica violazione del divieto di sosta condotta illecita della polizia violazione delle norme zonali infrazioni alle norme della circolazione agitazione politica

Disposizioni normative citate

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art. 629-bis cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUOIANI ALESSANDRO nato a ROMA il 13/04/1964 avverso l'ordinanza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 21-30193/2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Quoiani; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di rescissione del giudicato, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente applicato la disciplina normativa di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., ampiamente argomentando sul punto (si veda, in partico are, pag. 2); che, inoltre, si prospettano enunciati e -meneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, Di Candia, Rv. 283474;

Sez. 4, n. 863 del D3/12/2021, dep. 2022, Okoro, Rv. 282566), secondo cui l'istanza di restituzione nel termine, proposta dall'imputato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. peri., non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato perché il principio di conservazione, di cui all'art. 568, comma 5,, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.