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Ordinanza — n. 7484/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7484/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7484/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FAZIO FILOMENA nato a CROTONE il 08/04/1.997 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE: APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 10-29852/2023 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Filomena De Fazio; ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, sia con riguardo alla prova degli elementi costitutivi del reato, che in relazione all'art. 131-bis cod. pen., nonché il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee & sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti nel merito; che, invero, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza [li rigore o di puntualità, la stessa illogicità, quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la c:ui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 7484/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.

Parole chiave

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scemata imputabilità dimostrazione di un danno irreparabile allegazioni insufficientemente motivate obbligo di ridurre il danno rimborso delle spese entità del torto morale

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Filomena De Fazio; ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, sia con riguardo alla prova degli elementi costitutivi del reato, che in relazione all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FAZIO FILOMENA nato a CROTONE il 08/04/1.997 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE: APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 10-29852/2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Filomena De Fazio; ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, sia con riguardo alla prova degli elementi costitutivi del reato, che in relazione all'art. 131-bis cod. pen., nonché il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee & sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti nel merito; che, invero, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza [li rigore o di puntualità, la stessa illogicità, quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la c:ui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.