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Ordinanza — n. 7483/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding evidentiary re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7483/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Andrea Capretti inadmissible due to a lack of concrete specificity in the sole ground of review. The appellant attempted to challenge the lower court's finding of criminal responsibility by requesting a re-evaluation of evidence and an alternative fact reconstruction, but failed to identify specific procedural errors. The court ruled that such generic arguments, which merely repeat the defense's points without pinpointing decisive misinterpretations of the record, fall outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds lack concrete specificity and merely request a re-evaluation of evidence or a different fact-finding without identifying specific and decisive errors in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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lack of specificity cassation review criminal responsibility evidentiary re-evaluation procedural error motivo di revisione procedure di ricorso censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRETTI ANDREA nato a CIVITAVECCHIA il 21/08/1974 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 9-29687/2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Capretti,: ritenuto che l'unico motivo di ricorso, svolto in punto di prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti nel merito; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le dogliarize difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.