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Ordinanza — n. 7286/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7286/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7286/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOKOLI LULZIM nato il 17/11/1990 avverso la sentenza del 12/09/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Lulzim Sokoli ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il tribunale di Roma ha condannato l'imputato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R.309/1990, in relazione alla detenzione a fini di cessione di due involucri di sostanza del tipo cocaina del peso complessivo di grammi 107 lordi.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art 129 cod. proc. pen, art. 73 d.P.R.309/1990, art 240 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7286/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ne segue pertanto che l'imputato non è legittimato a proporre la doglianza per carenza di interesse. L'impugnazione, manifestamente infondata, non può che condurre all'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

Parole chiave

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possesso illecito di stupefacenti scemata imputabilità infrazione grave alla lstup traffico aggravato di cocaina disposizioni speciali per il Lussemburgo abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con il secondo motivo di ricorso, deduce vizio della motivazione in relazione all'art. 444 cod. proc. pen.
art 129 cod. proc. pen
Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione, non avendo il giudice di merito in alcun modo motivato il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art 129 cod. proc. pen.
art. 73 d.P.R.309/1990
non avendo il giudice motivato la richiesta di qualificazione del fatto ai sensi del comma quinto dell'art. 73 d.P.R.309/1990.
art 240 cod. pen
e all'art 240 cod. pen., avendo il giudice disposto la confisca dell'automezzo, di proprietà di un soggetto terzo ed estraneo al reato, senza aver argomentato il nesso di pertinenzialità che collega il veicolo al reato.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOKOLI LULZIM nato il 17/11/1990 avverso la sentenza del 12/09/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Lulzim Sokoli ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il tribunale di Roma ha condannato l'imputato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R.309/1990, in relazione alla detenzione a fini di cessione di due involucri di sostanza del tipo cocaina del peso complessivo di grammi 107 lordi.

Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione, non avendo il giudice di merito in alcun modo motivato il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art 129 cod. proc. pen. Il giudice si è limitato a indicare gli elementi sfavorevoli all'imputato. Con il secondo motivo di ricorso, deduce vizio della motivazione in relazione all'art. 444 cod. proc. pen. non avendo il giudice motivato la richiesta di qualificazione del fatto ai sensi del comma quinto dell'art. 73 d.P.R.309/1990. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'ad 448, comma secondo bis, cod. proc. pen. e all'art 240 cod. pen., avendo il giudice disposto la confisca dell'automezzo, di proprietà di un soggetto terzo ed estraneo al reato, senza aver argomentato il nesso di pertinenzialità che collega il veicolo al reato.

Trattasi di una delle ipotesi di illegalità della misura di sicurezza rilevante anche a seguito dell'introduzione delle modifiche apportate nel 2017. Evidenzia che non risulta che l'autovettura sia stata alterata per favorire l'occultamento della sostanza illecitamente detenuta. In ordine ai primi due motivi di ricorso, si evidenzia che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

In specie il ricorrente ha lamentato vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e la mancata riconducibilità delle condotte contestate nell'alveo della lieve entità, di cui al comma 5 dell'art.73 d.P.R.309/1990. A questo riguardo, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed Ahmed Ahmed, Rv. 283023).

Nel caso di specie non sussiste alcuna erronea qualificazione giuridica dei fatti, stante comunque l'assai rilevante oggettività del dato ponderale (detenzione di quasi otto chilogrammi di marijuana suddivisi in sei involucri all'interno di una valigia, custodita in autoveicolo in uso all'odierno ricorrente), e nella carenza di dati ictu °cui/ evincibili in ordine ad una diversa e ridotta qualificazione 1 Y99 giuridica, la doglianza essendosi limitata ad astrattamente censurare la valutazione compiuta in sede giudiziale. Per quanto concerne la terza doglianza, si osserva che, dalla medesima prospettazione del ricorrente, si evince che il veicolo su ci è stata disposta la confisca non è di proprietà dell'imputato, ma di un terzo estraneo al reato.

Ne segue pertanto che l'imputato non è legittimato a proporre la doglianza per carenza di interesse. L'impugnazione, manifestamente infondata, non può che condurre all'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il