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Ordinanza — n. 7284/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for preclusion; defendant raised territorial jurisdiction issue late after acquittal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7284/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant raised the territorial jurisdiction objection for the first time in the cassation phase. Although the defendant was acquitted in the first instance, the public prosecutor appealed, yet the defendant failed to timely reassert the jurisdictional exception as required by law. The court ruled that since the prosecutor did not appeal the acquittal, the defendant lost the right to raise this preclusive objection at the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 24, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 21, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. The exception of territorial incompetence must be raised timely; if the public prosecutor appeals an acquittal without the defendant reasserting the exception, it becomes precluded in cassation.

Parole chiave

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territorial jurisdiction preclusion of exceptions public prosecutor appeal acquittal retraction cassation inadmissibility competenza territoriale alternativa declinatoria di competenza risoluzione del conflitto di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 24, comma 1, cod. proc. pen.
Al riguardo, si è affermato che l'imputato non appellante per carenza di interesse, essendo stato assolto in primo grado, qualora il pubblico ministero impugni la sentenza assolutoria, può riproporre, a norma dell'art. 24, comma primo, cod.
Art. 21, cod. proc. pen.
pen., l'eccezione di incompetenza per territorio tempestivamente formulata a norma dell'art. 21 dello stesso codice, ma, qualora non lo faccia, gli è preclusa la possibilità di ricorrere in cassazione sul punto (Sez.6, n.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez.6, n. 29235 del 18/05/2010
21 dello stesso codice, ma, qualora non lo faccia, gli è preclusa la possibilità di ricorrere in cassazione sul punto (Sez.6, n. 29235 del 18/05/2010, Rv.
Sez.4, n. 32924 del 14/05/2004
Sez.4, n. 32924 del 14/05/2004, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDUBBO CARMELO nato a MESSINA il 16/06/1952 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Con sentenza la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Messina, in riforma della sentenza del primo giudice, ha condannato Carmelo Cardubbo per il reato di cui all'art. 5 e 10 d.lgs.74/2000, a seguito di appello del PM avverso la sentenza di primo grado che lo aveva assolto. Avverso tale sentenza, I 'imputato ricorre per cassazione deducendo, con unico motivo, violazione di legge in ordine alla competenza territoriale che, ai sensi dell'art 18 digs.7412000, deve essere determinata con riferimento al luogo in cui le persone giuridiche hanno il domicilio ov.4. fiscale, coincidente con quello della sede legale sedejaciatiS mentrqtale sede abbia carattere fittizio, nel luogo in cui si trova la sede effettiva dell'ente.

Il ricorrente evidenzia che la sede legale di Messina della General Service società cooperativa è fittizia mentre quella effettiva si trova a Torino, ove si trovava l'amministratore di fatto. La doglianza è manifestamente infondata. Si osserva che l'eccezione è stata dedotta per la prima volta in sede di legittimità ei pertanto, è preclusa al ricorrente. Al riguardo, si è affermato che l'imputato non appellante per carenza di interesse, essendo stato assolto in primo grado, qualora il pubblico ministero impugni la sentenza assolutoria, può riproporre, a norma dell'art. 24, comma primo, cod. proc. pen., l'eccezione di incompetenza per territorio tempestivamente formulata a norma dell'art. 21 dello stesso codice, ma, qualora non lo faccia, gli è preclusa la possibilità di ricorrere in cassazione sul punto (Sez.6, n. 29235 del 18/05/2010, Rv. 248207;

Sez.4, n. 32924 del 14/05/2004, Rv. 229107). Alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pres