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Ordinanza — n. 7281/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7281/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Pejchinovski Sashko inadmissible. The defendant argued for an erroneous legal qualification regarding an aggravating circumstance, but the court found no manifest error in the lower court's assessment. The appeal was rejected because the complaint relied on factual considerations lacking self-evidence rather than a clear legal error.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal against a sentence of application of penalty upon request is inadmissible if the alleged error in legal qualification is not manifest, immediate, and clearly eccentric to the charge.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifest error legal qualification application of penalty upon request aggravating circumstance hashish procedural law Italy reati qualificati contro gli stupefacenti traffico aggravato di cocaina aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
artt. 110 cod. pen
pen., alla pena di anni due mesi sei di reclusione ed euro dodicimila di multa, con restituzione del telefono sequestrato, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 comma 4 e 80 comma 2 d.P.R.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed Ahmed Ahmed, Rv. 283023
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PECHINOVSKI SASHKO nato il 01/08/1979 avverso la sentenza del 11/09/2023 del GIP TRIBUNALE di MODENAcizm « udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Con sentenza dell'11 settembre 2023, il Tribunale di Modena ha condannato Pejchinovski Sashko, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., alla pena di anni due mesi sei di reclusione ed euro dodicimila di multa, con restituzione del telefono sequestrato, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 comma 4 e 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con equivalenza tra attenuanti generiche e contestata aggravante.

Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione, in forza del quale è stata invocata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, con particolare riguardo all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 del citato d. P. R.. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

In particolare, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed Ahmed Ahmed, Rv. 283023).

Nel caso di specie non sussiste alcuna erronea qualificazione giuridica dei fatti, stante comunque l'oggettività del dato ponderale nella disponibilità del prevenuto (centosessanta chilogrammi di sostanza del tipo hashish, per quasi un milione e trecentomila dosi medie singole) e nella carenza di dati ictu oculi evincibili in ordine ad una pretesa violazione di legge, la doglianza essendosi limitata a censurare la valutazione compiuta in sede giudiziale allegando considerazioni fattuali prive di auto-evidenza. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il Consigliere