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Ordinanza — n. 7277/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds violating procedural requirements for specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7277/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Calogero Cremona inadmissible for failing to meet procedural standards. The appellant challenged a conviction for crimes under D.Lgs. 74/2000 but submitted only generic claims without specific legal or factual grounds. The court ruled that Article 581(c) of the Code of Criminal Procedure requires detailed reasoning, and the lack thereof triggered Article 591(c) as a cause for inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 581, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specific legal or factual reasons supporting the request, as required by the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds procedural requirements Code of Criminal Procedure specific legal reasoning recupero dei costi errore di calcolo perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, lett. c) cod. proc. pen.
Considerato che l'art. 581, lett.
Art. 591, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CREMONA CALOGERO nato a AGRIGENTO il 09/03/1967 avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Con(tent-errzla sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Palermo, in conferma della sentenza del primo giudice, ha condannato Calogero Cremona per i reati di cui agli artt. 8 e 10 d.lgs.74/2000. Avverso tale sentenza I 'imputato ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in ordine alla responsabilità per carenza dell'elemento soggettivo del reato.

Con il secondo motivo lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed erronea quantificazione della pena inflitta. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto non specifico, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, senza alcuna argomentazione critica all'impianto motivazionale della decisione impugnata. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum.

Considerato che l'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. L'inosservanza del disposto dell'ad 581 lett.

c) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'alt 591 lett.

c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Q, Il Presidente