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Ordinanza — n. 7275/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as merits issues regarding non-prosecution and sentencing are not reviewable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7275/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the challenges regarding the lack of a non-prosecution cause and the sentencing treatment concern the merits of the case. The appellant argued for leniency based on the small quantity of drugs found near a school, but the lower court's factual findings and sentencing rationale were deemed unreviewable. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990: Appeals challenging the granting of a non-prosecution cause or the specific sentencing treatment are inadmissible in cassation as they concern the merits, provided the lower court's decision is supported by adequate reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal merits review prohibition non-prosecution cause sentencing treatment procedural costs award imputazione per reati di stupefacenti pericolo di traffico di stupefacenti istituto di correzione per minori

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 131 bis c.p.
Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
art. 131 bis cod. pen
Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAH MOHAMADOU CHARIF nato il 03/09/1998 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Bah Mohamadou Charif ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Perugia ha affermato la penale responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 73 , comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., considerato il modesto dato ponderale della sostanza stupefacente detenuta; si duole in ordine al trattamento sanzionatorio.

Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico- giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al fatto che il ricorrente si trovava nei pressi di un istituto scolastico e, quindi verosimilmente, lo stupefacente detenuto era destinato al consumo di giovani in età scolastica.

Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla quantificazione della pena base in misura prossima al minimo edittale e alla riduzione di questa nella misura massima di un terzo, per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non ritenendo, dunque, ravvisabili elementi che consentano di addivenire a una ulteriore riduzione della pena inflitta.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il