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Ordinanza — n. 7274/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7274/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7274/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMRID TARIK nato il 28/10/1991 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOcletere~-a-14e-perrt ; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Con sentenza del 2023 la Corte di Appello di Milano, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ed in parziale riforma della sentenza del 10 febbraio 2023 del Tribunale di Lodi resa in esito a giudizio abbreviato, ha rideterminato in anni due mesi otto di reclusione ed euro seimila di multa la pena inflitta a Tarik Amrid per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 così come riqualificato dalla medesima Corte.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 613, comma 1 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7274/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. ed in parziale riforma della sentenza del 10 febbraio 2023 del Tribunale di Lodi resa in esito a giudizio abbreviato, ha rideterminato in anni due mesi otto di reclusione ed euro seimila di multa la pena inflitta a Tarik Amrid per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 così come riqualificato dalla medesima Corte.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti permesso di promuovere un procedimento penale ritiro della querela penale violazioni delle norme procedurali sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
L'imputato propone personalmente ricorso per cassazione, lamentando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..
art. 613, comma 1 cod. proc. pen
pen.) è inammissibile, in quanto proposto personalmente, e non da difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori ai sensi dell'art. 613 comma i cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMRID TARIK nato il 28/10/1991 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOcletere~-a-14e-perrt ; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Con sentenza del 2023 la Corte di Appello di Milano, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ed in parziale riforma della sentenza del 10 febbraio 2023 del Tribunale di Lodi resa in esito a giudizio abbreviato, ha rideterminato in anni due mesi otto di reclusione ed euro seimila di multa la pena inflitta a Tarik Amrid per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 così come riqualificato dalla medesima Corte.

L'imputato propone personalmente ricorso per cassazione, lamentando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile, in quanto proposto personalmente, e non da difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori ai sensi dell'art. 613 comma i cod. proc. pen., così come modificato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103. Vero è infatti che la legge 103 cit., modificando l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., ha stabilito che tanto l'atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, ed è stato altresì affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti - come in specie -successivamente all'entrata in vigore della novella (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il