Cassation appeal against agreed penalty is inadmissible as it lacks grounds regarding the defendant's will or legal qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Patrizio Loffredo inadmissible. Loffredo challenged a preliminary judgment imposing a sentence based on an agreed penalty, arguing violations regarding the base penalty and continuous offenses without raising issues about the legality of the agreed sentence itself. The court ruled that appeals against agreed penalties are strictly limited to specific grounds such as the defendant's will or legal qualification, which were absent in this case, leading to the dismissal of the appeal and the award of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against agreed penalties are admissible only for defects in the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding general complaints about sentencing treatment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOFFREDO PATRIZIO nato a TORRE DEL GRECO il 22/11/1978 avverso la sentenza del 20/07/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORRE ANNUNZIATAsLat9-63.14444m-e341~; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Con sentenza del 20 luglio 2023, il GUP presso il Tribunale di Torre Annunziata>es5gai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha condannato Patrizio Loffredo alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro ventimila di multa per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 1-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1), 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 1-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 2 e 4), 81 comma 2 e 385 commi 1 e 3 cod. pen. (capo 3), con confisca e distruzione di quanto in sequestro.
Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena base per il delitto più grave e all'aumento per il reato in continuazione, giudicato con sentenza irrevocabile del 11/05/2023. Evidenzia che la sentenza impugnata è priva di una pagina. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Inoltre, l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (ex multis, Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, dep. 2017, Moretti, Rv. 269072; Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv. 282761). Nel caso in disamina, il ricorrente si limita a formulare deduzioni in ordine al trattamento sanzionatorio, senza esprimere alcuna doglianza circa la illegalità della pena concordata. Non può quindi che concludersi, data la manifesta infondatezza delle doglianze, nel senso dell'inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il Consigliere