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Ordinanza — n. 7263/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7263/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7263/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QOSHI MARSEV nato il 06/12/1983 avverso la sentenza del 21/07/2023 del GIP TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Con sentenza del 21 luglio 2023 il GIP presso il Tribunale di Ravenna ha 0. conc>afrao Qoshi Marsev) su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen j la pena di anni tre e mesi sei di reclusione e di euro ventimila di multa per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 1-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza - allegando vizio di legittimità - è stato proposto personalmente ricorso per cassazione, con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 613 comma 1 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7263/2024 — snpen · Corte di Cassazione: conc>afrao Qoshi Marsev) su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen j la pena di anni tre e mesi sei di reclusione e di euro ventimila di multa per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 1-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza - allegando vizio di legittimità - è stato proposto personalmente ricorso per cassazione, con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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istanza di revisione penale ritiro della querela penale diritto di ottenere una decisione revoca della sospensione condizionale remissione della pena azione di rivocazione del sequestro

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza - allegando vizio di legittimità - è stato proposto personalmente ricorso per cassazione, con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 613 comma 1 cod. proc. pen
Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso è stato proposto personalmente, e non da difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori ai sensi dell'art. 613 comma 1 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QOSHI MARSEV nato il 06/12/1983 avverso la sentenza del 21/07/2023 del GIP TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Con sentenza del 21 luglio 2023 il GIP presso il Tribunale di Ravenna ha 0. conc>afrao Qoshi Marsev) su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen j la pena di anni tre e mesi sei di reclusione e di euro ventimila di multa per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 1-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza - allegando vizio di legittimità - è stato proposto personalmente ricorso per cassazione, con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso è stato proposto personalmente, e non da difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori ai sensi dell'art. 613 comma 1 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. In proposito, che la legge 103 cit., modificando l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., ha stabilito che tanto l'atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, ed è stato altresì affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti - come in specie -successivamente all'entrata in vigore della novella (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Al riguardo, deve così considerarsi irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475). In specie, ancor meno, vi è in calce al ricorso solamente una delega al deposito dell'atto, rivolta all'avvocato Gianmarco Romanini, già difensore fiduciario nel giudizio di merito ma - certamente - non altrimenti titolare dell'atto di impugnazione.

Il rilievo formale è invero assorbente, e non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 I Consigliere est