Italian Court dismisses appeal as tardy, ruling the new procedural deadline does not apply retroactively to appeals filed before the reform.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for being filed late, rejecting the argument that the new 15-day appeal period under the Cartabia reform applied retroactively. The appellant claimed the appeal was valid because the appellate hearing occurred after the reform, but the court held that the principle of tempus regit actum requires the deadline to be calculated based on the date of the appeal's deposit, which predated the new rules. Consequently, the court ruled that the appellant bears the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 89, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; Art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.: The transitional regime for appeal deadlines applies based on the date of deposit, not the hearing date, meaning new procedural terms do not retroactively validate appeals filed before their introduction.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO BABACAR nato il 03/06/1964 avverso l'ordinanza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Lo Babacar ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Catania che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello depositato dal difensore in data 11/10/2018 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Catania in data 21/09/2018, in quanto tardivo. Il ricorrente deduce violazione di legge in quanto l'articolo 585, comma 1 bis, cod. proc. pen. modificato a seguito della riforma Cartabia ha previsto l'aumento dei termini per l'impugnazione dell'imputato giudicato in assenza/di 15 giorni.
Il ricorrente rappresenta di essere stato, nel corso del dibattimento, dichiarato assente, e che, sebbene si tratti di norme processuali, per le quali vige il principio del tempus regit actum, la celebrazione del processo di appello è avvenuta quando era pienamente vigente la riforma processuale richiamata, posto che la Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione in data 18/05/2023. Il ricorso è manifestamente infondato in diritto. Si precisa che, in tema di impugnazioni, il termine al quale la disciplina transitoria di cui all'art. 89, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 àncora l'applicabilità del nuovo regime previsto agli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater e 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., va riferito al momento della lettura del dispositivo e non già a quello del deposito della motivazione, né a quello della proposizione dell'impugnazione, posto che vige il principio del tempus regit actum. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva dichiarato tardivo l'appello avverso una sentenza pronunciata prima del 30 dicembre 2022, con termine per il deposito della motivazione successivo a tale data, sul rilievo che non fosse applicabile l'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.) Sez.5, n. 37789 del 03/07/2023 Cc. (dep. 14/09/2023 ) Rv. 285148 - 01;
Sez.6, n. 19117 del 23/03/2018 Ud. (dep. 03/05/2018) Rv. 273441 - 01). Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 A11 D E P )SIT Co. igliere est sore Il Presidente L\ C\'