Italian Supreme Court dismisses appeal claiming prescription of seal violation crime due to amended charges timing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to declare the seal violation crime prescribed, but the Court found the crime occurred near November 18, 2015, after the original charges were modified. Consequently, the crime was not prescribed at the time of the second-instance judgment, and the appeal's prescription argument was invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 cod. pen.; Art. 160 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the criminal act occurred after the modification of charges, rendering the prescription defense inapplicable to the judgment date.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTAGLIA DANIELE nato a PALERMO il 19/08/1991 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Daniele Battaglia ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Palermo ha dichiarato non doversi procedere per i reati edilizi in contestazione nel capo A) in quanto estinti per intervenuta prescrizione e lo ha condannato per il reato di cui all'art 349 cod. pen. ( capo B).
Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione dell'art. 157 cod. pen., avendo la Corte territoriale omesso di dichiarare l' estinzione del reato di violazione di sigilli per intervenuta prescrizione, maturata già nel corso del giudizio di appello. La censura è manifestamente infondata. Risulta modificata l'originaria imputazione e che il reato di violazione di sigilli è stato commesso in data anteriore e prossima al 18/11/2015. Il reato, pertanto, non era prescritto alla data della sentenza d'appello, emessa il 22/03/2023. Il ricorso si sarebbe prescritto il 18 maggio 2023, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata.
L'inammissibilità del ricorso preclude, d'altronde, la computabilità nel termine prescrizionale del periodo successivo all'emanazione della sentenza di secondo grado. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente