Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7257/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to improper appeal against settlement sentence and irrelevant constitutional question.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7257/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Hamza Khoubzi inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The lower court had convicted the defendant for a crime involving a settlement, but the appeal raised a constitutional question regarding the right to appeal such sentences. The court ruled that the appeal was procedurally improper because the defendant attempted to challenge a constitutional issue related to a settlement reduction, which is not the correct ground for cassation against a settlement judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was held liable for the costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal against a settlement sentence is inadmissible if it relies on a constitutional question regarding procedural rules applicable only to the execution phase, as the cassation appeal must strictly adhere to the specific grounds provided by law.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal settlement sentence constitutional question cassation appeal procedural error imputazione per reati di stupefacenti ricorso costituzionale all'estero motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Avverso tale sentenza l'imputato ricorre per cassazione, sollevando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448 comma 2-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
artt. 81 cod. pen
pen., alla pena di mesi tre e giorni quindici di reclusione ed euro cento di multa, per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi
Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi, Rv.
Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHOUBZI HAMZA nato il 21/12/1992 avverso la sentenza del 20/07/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Con sentenza del 20 luglio 2023 il GUP del Tribunale di Ravenna ha condannato Khoubzi Hamza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., alla pena di mesi tre e giorni quindici di reclusione ed euro cento di multa, per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in continuazione con la sentenza del 27 novembre 2014 emessa dalla Corte di Appello di Bologna.

Avverso tale sentenza l'imputato ricorre per cassazione, sollevando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. e deducendo violazione di legge con riguardo agli artt. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., 132, 23 e 24 cod. pen. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. La questione di legittimità costituzionale è irrilevante. Deve rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., l'imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta per le sole ipotesi espressamente previste dalla norma (cfr.

Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi, Rv. 281182). Si osserva, inoltre, che il ricorrente si duole della legittimità costituzionale di una norma (quale la riduzione di pena in sede esecutiva nell'ipotesi di rinuncia preventiva a proporre impugnazione) prevista all'esito del giudizio abbreviato e comunque deducibile avanti al Giudice dell'esecuzione, e non nell'ambito di giudizio di cognizione conclusosi con l'applicazione di pena concordata. Né risulta in ogni caso censurata la sentenza impugnata che, di detta pretesa rinuncia preventiva, non ha fornito alcuna traccia motivazionale.

Né, per vero, parte ricorrente ha espressamente sostenuto di avere intrapreso siffatta iniziativa processuale. Non può quindi che concludersi, data la manifesta infondatezza della doglianza, nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il Consigliere estensore