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Ordinanza — n. 7127/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7127/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court judgment by citing Article 129 of the Criminal Procedure Code, arguing a lack of prosecutability for a specific offense. The court rejected this because the appeal was filed under grounds not explicitly permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the same code.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 582 c.p. Appeals must be lodged on grounds strictly prescribed by law; appeals based on omissions of evaluation or lack of prosecutability are inadmissible unless expressly provided for in the cited article.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility Article 448 paragraph 2-bis omission of evaluation lack of prosecutability court costs and fine motivi di cassazione inesigibile malgrado lesioni salute allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 129, cod. proc. pen.
censurando l'omessa valutazione ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 582, cod. pen.
della mancanza di procedibilità in ordine al reato di cui all'art. 582 cod.
art. 129 cod. proc. pen
censurando l'omessa valutazione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 582 cod. pen
della mancanza di procedibilità in ordine al reato di cui all'art. 582 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAIAZZA ALESSANDRO nato a SARNO il 21/02/1985 avverso la sentenza del 01/06/2023 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE(datò avviso _ udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; • 35490/23 OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. censurando l'omessa valutazione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. della mancanza di procedibilità in ordine al reato di cui all'art. 582 cod. pen. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 29.01.2024 Il consigliere estensore Il Prqie