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Ordinanza — n. 7125/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7125/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Alessandro Duello against a second-instance conviction for Article 390 of the Penal Code inadmissible. The appellant argued for alternative factual evaluations, but the Court found his arguments to be mere complaints lacking logical foundation. Consequently, the appeal was rejected because it did not raise admissible legal issues suitable for a court of cassation.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals based solely on factual disputes or non-logical arguments by the lower courts are inadmissible as they do not constitute a legitimate legal question.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Court of Cassation Inadmissible Appeal Factual Complaints Article 390 Penal Code Legality Review Procedural Exclusion difesa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUELLO ALESSANDRO nato a ROMA il 08/06/1978 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 35449/23 DUELLO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.390 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (cfr. pag. 2-4);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29