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Ordinanza — n. 7123/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for failure to raise generic mitigation argument at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7123/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the argument regarding generic mitigation was not raised during the appellate proceedings. The appellant, Khaliss Radouane, challenged a conviction for the crime of theft but failed to include this specific ground in his notice of appeal. Consequently, the court ruled that the omission violated the mandatory requirement of Article 606, Paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Failure to deduce a ground of appeal at the second instance renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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generic mitigation appellate procedure inadmissibility criminal appeal Code of Criminal Procedure condono delle spese procedurali motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che in relazione all'unica doglianza, relativa alla omessa applicazione delle attenuanti generiche, essa non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
art. 385 cod. pen
35409/23 Khaliss OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che in relazione all'unica doglianza, relativa alla omessa applicazione delle attenuanti generiche, essa non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHALISS RADOUANE ( CUI 04L5AAB ) nato il 06/10/1985 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 35409/23 Khaliss OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che in relazione all'unica doglianza, relativa alla omessa applicazione delle attenuanti generiche, essa non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/0