Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7122/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specificity regarding excessive sentencing and alternative labor measures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7122/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Giovanni Majolino's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Majolino argued that the lower court's sentence was excessive and failed to apply a substitute public utility labor measure, but the court found these complaints lacked the required specificity. The court ruled that the grievances merely reproduced the facts without distinct legal arguments, thus failing to meet the threshold for admissibility.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 644 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: Appeals must contain specific legal arguments; complaints merely reproducing facts without distinct legal reasoning are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal admissibility lack of specificity excessive sentencing substitute public utility labor procedural costs Cassa delle ammende Italian criminal procedure sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 644 cod. pen.
35390/23 Majolino OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 644 cod.
Art. 366 c.p.c.
art. 644 cod. pen
35390/23 Majolino OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 644 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAJOLINO GIOVANNI nato a MESSINA il 04/06/1973 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 35390/23 Majolino OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 644 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze relative all'eccessività del trattamento sanzionatorio e alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non si confrontano con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito e risultano pertanto meramente riproduttive nonché prive del requisito della specificità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01