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Ordinanza — n. 7120/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses generic appeals against criminal conviction for lack of specific merit arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7120/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants inadmissible due to a lack of specific merit arguments. The defendants criticized the lower court's finding of criminal responsibility and the denial of statutory mitigation, but their submissions were deemed generic and merely repetitive of previously examined points. Consequently, the court rejected the appeals and ordered the defendants to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 62-Ws cod. pen.: Appeals against criminal judgments must contain specific, reasoned arguments addressing the merits; generic or repetitive complaints fail to meet admissibility requirements and result in dismissal.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility generic arguments rejection merit review standards statutory mitigation denial Cassazione ordinanza minaccia credibile esame di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
35341/23 Marzo + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod.
Art. 62-Ws cod. pen.
Ritenuto inoltre che i ricorrenti, con il secondo motivo di ricorso attinente al trattamento sanzionatorio, non si confrontano con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-Ws cod.
art. 337 cod. pen
35341/23 Marzo + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARZO CRISTIANO nato a ROMA il 06/10/1998 LACHHEB IMANE nato il 20/08/1999 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 35341/23 Marzo + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, comuni ad entrambi gli imputati Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l'elemento psicologico;

Ritenuto inoltre che i ricorrenti, con il secondo motivo di ricorso attinente al trattamento sanzionatorio, non si confrontano con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-Ws cod. pen., limitandosi invece ad affermazioni generiche; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, i