Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific argumentation against appellate merit findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for the crime in Article 337 of the Penal Code and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims because they were merely repetitive of previously examined objections and failed to engage with the specific factual and psychological reasoning provided by the Court of Appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically address the factual and legal reasoning of the lower court judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LETTERIIS SEVERO nato a SAN SEVERO il 23/01/1986 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 35274/23 De Letteriis OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l'elemento psicologico;
Ritenuto che il ricorrente, con il secondo motivo di ricorso attinente al trattamento sanzionatorio, non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche, limitandosi invece ad affermazioni generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il