Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7114/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as appeal lacks specificity and merely repeats already rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7114/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found the sole ground of appeal lacked specificity. The court determined the appeal merely reproduced arguments already adequately examined and rejected by the lower court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if it lacks specificity and merely reproduces arguments already examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity non-prosecution ground inadmissible appeal repetition of arguments procedural costs motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
35247/23 Mottola OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art.
Art. 131-bis cod. pen.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 385 cod. pen
35247/23 Mottola OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art.
art. 131-bis cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOTTOLA ALEX ANTONIO nato a FOGGIA il 29/01/1976 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 35247/23 Mottola OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 2);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/0