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Ordinanza — n. 7113/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of merit regarding excessive severity of generic mitigating factors already applied.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7113/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the first-instance judgment was flawed due to excessive severity in applying generic mitigating factors. The court rejected this claim, noting that such mitigating factors were already granted at the initial trial level.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the alleged defect concerns the excessive severity of a sanction where mitigating circumstances have already been properly applied in the first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic mitigating factors excessive severity of sanction first instance mitigation Cassazione ordinanza attenuazione della pena condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
35246/23 Stancarone OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 385 cod. pen
35246/23 Stancarone OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANCARONE NICOLA nato a PALO DEL COLLE il 15/03/1969 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 35246/23 Stancarone OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo al preteso vizio di motivazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello è manifestamente infondato perché afferente alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio conseguente alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, in realtà già concesse fin dal primo grado di giudizio;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2