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Ordinanza — n. 7111/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and mere factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7111/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Antonino Ferlazzo inadmissible and ordered him to pay court costs. Ferlazzo challenged a lower court conviction for the crime of carrying a weapon, arguing issues regarding suspect identification and the requirement of multiple persons present. The court rejected these claims as mere factual complaints lacking specificity and not suitable for review at the stage of legal validity.

Regesto Legislator

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Art. 367, 368 c.p.p.; Appeals to the Court of Cassation must be specific and cannot consist merely of factual complaints or requests for alternative evaluation of facts already examined by the trial court.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility mere factual complaints lack of specificity stage of legal validity court costs award controllo della commisurazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali esclusione del testimone

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Art. 341-bis cod. pen.
35222/23 FERLAZZO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v.
art. 341-bis cod. pen
35222/23 FERLAZZO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERLAZZO ANTONINO nato a MESSINA il 12/1011961 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 35222/23 FERLAZZO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, relativo alla corretta identificazione dell'imputato nonché alla pretesa insussistenza del requisito della presenza di più persone, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed incentrato sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (cfr. pag. 3);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci