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Ordinanza — n. 7110/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for lack of specific merit arguments and failure to raise new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7110/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Romano and Meli inadmissible. The court found that the first and third arguments merely repeated territorial court criticisms without engaging with the appellate court's specific reasoning on the crime's psychological elements, while the second argument regarding a specific mitigating circumstance was not previously raised as an appeal ground. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 337 cod. pen.; Art. 416-bis.1 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: Appeals must contain specific, new grounds distinct from those already examined by the lower court; failure to deduce a new mitigating circumstance as an appeal ground renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity mitigating circumstance procedural requirement court costs alleggerimento della pena attenuazione della pena individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
pen., non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3, cod.
Art. 337 cod. pen.
35209/23 Romano + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod.
Art. 416-bis.1 cod. pen.
Ritenuto che la censura contenuta nel secondo motivo, relativa alla omessa applicazione dell' attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma terzo, cod.
Art. 62-bis cod. pen.
pen., come si evince dall'atto di appello; Ritenuto infine, quanto all'ultimo motivo di ricorso di Romano e all'unico motivo dedotto nell'interesse di Meli relativi all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza della mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod.
art. 337 cod. pen
35209/23 Romano + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod.
art. 62-bis cod. pen
pen., come si evince dall'atto di appello; Ritenuto infine, quanto all'ultimo motivo di ricorso di Romano e all'unico motivo dedotto nell'interesse di Meli relativi all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza della mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ROMANO ANDREA nato a BRINDISI il 11/06/1986 MELI ANTONIO nato a MASSAFRA il 19/09/1984 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 35209/23 Romano + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto al primo motivo proposto dal ricorrente Romano, relativo alla sussistenza della responsabilità per il reato contestato, che esso non è specifico, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l'elemento psicologico;

Ritenuto che la censura contenuta nel secondo motivo, relativa alla omessa applicazione dell' attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen., non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello; Ritenuto infine, quanto all'ultimo motivo di ricorso di Romano e all'unico motivo dedotto nell'interesse di Meli relativi all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza della mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., che gli stessi oltre che generici, sono privi di specificità in quanto non si confrontano con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (pag. 5);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci