Criminal appeal dismissed for generic grievances lacking specific factual and legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo Sorrenti's appeal against the Second Instance Court's conviction inadmissible. The appellant's complaints were deemed totally generic, consisting merely of assertions without engaging with the appellate court's reasoned merit assessment or providing specific factual and legal grounds. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grievances are totally generic, limited to mere assertions, and fail to engage with the appellate court's reasoned assessment or provide specific factual and legal grounds supporting the requests.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRENTI VINCENZO nato a CANOSA DI PUGLIA il 14/09/1988 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; t n. 35202/23 Sorrenti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono totalmente generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29