Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7108/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic factual challenges and lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7108/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appellant's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of intentional lying and the denial of general mitigating circumstances, arguing these were based on generic censure rather than specific evidence. The court rejected these arguments, noting the first ground relied on generic attacks against the victim's testimony and the second was a mere request for jurisprudential orientation without concrete facts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains only generic factual censure or a mere request for jurisprudential orientation without specific legal grounds or concrete evidence supporting the claim.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic factual censure jurisprudential orientation intentional lying mitigating circumstances Court of Cassazione procedural dismissal attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNETTO DANIELE nato a MESSINA il 16/06/1978 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo ha ad oggetto generiche censure in fatto in ordine alla responsabilità del ricorrente in ordine al mendacio consapevolmente da lui perpetrato correttamente desunto sulla base della contraria deposizione della parte offesa e della precisa deposizione della madre di questa su quanto invece riferitole dal ricorrente, oltre che dal ruolo assunto da quest'ultimo nella vicenda processuale;

Ritenuto che il secondo motivo in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è del tutto genericamente proposto sulla base del mero ric:hiamo a orientamenti di giurisprudenza rispetto all'incensurabile valutazione di assenza di elementi positivi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/01/2024