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Ordinanza — n. 7107/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded challenge and no reformatio in peius.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7107/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground challenging the sentence was manifestly unfounded. The appellant argued against the punitive treatment, but the court found sufficient and logical reasoning in the lower court's decision. No reformatio in peius was present, as the appellant received a lighter sentence than previously imposed.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the only ground is manifestly unfounded, supported by sufficient reasoning, and does not reveal a reformatio in peius.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded reformatio in peius criminal sentencing Corte di Cassazione sanzioni penali sanzione sostitutiva remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALUCI ANTONINO nato a GELA il 20/02/1989 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 35190/23 SALua OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unica censura relativa al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata, dal momento che le argomentazioni sul trattamento punitivo sono sorrette da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, né è ravvisabile alcuna reformatio in peius rispetto alla precedente sentenza di condanna, oggetto di annullamento con rinvio, là dove al ricorrente era stata irrogata una pena di anni uno di reclusione ed euro 1200,00 di multa a fronte di quella di mesi otto di reclusione ed euro 1000,00 di multa di cui alla sentenza impugnata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i