Italian Court dismisses appeals as generic and unfounded regarding criminal conviction and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Mirabito Stefano and Mirabito Angelo inadmissible. The appellants challenged their conviction for illicit use of a seized vehicle and the associated sentencing, arguing various procedural and substantive errors. The court rejected these claims as manifestly unfounded, generic, or based on inaccessible factual grounds, upholding the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals that are generic, manifestly unfounded, or based on inaccessible factual grounds must be declared inadmissible without substantive examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MIRABITO STEFANO nato a MIRANDOLA il 26/12/1977 MIRABITO ANGELO nato a LIPARI il 02/10/1949 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo motivo in relazione all'art. 47 cod. pen. è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto avendo la sentenza impugnata data incensurabile contezza della palese infondatezza della deduzione difensiva volta a valorizzare un preteso errore di fatto;
Ritenuto che il secondo motivo sugli elementi costitutivi del reato contestato è genericamente proposto rispetto alla logica alternativa - fondante in entrambi i casi la responsabilità - rappresentata dall'illecito uso fin alla consunzione del mezzo sequestrato o della consegna dell'aliud pro alio; Ritenuto che il terzo motivo sulla esclusione della ipotesi di cui aVart. 131-bis cod. pen. è proposta per inaccessibili ragioni in fatto rispetto all'incensurabile valutazione in ordine alla gravità del fatto; Ritenuto che il quarto motivo sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato rispetto alle ragioni esposte in sentenza;
Ritenuto che il quinto motivo sulla determinazione della pena cosi:ituísce generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito; Ritenuto che il sesto motivo sul mancato rilievo della prescrizione è genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto alla non illogica collocazione della condotta alla data della sua manifestazione al momento della consegna nel 2018; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/