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Ordinanza — n. 7105/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to prior settlement agreement on the criminal penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7105/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the underlying penalty had already been settled via a concordato. The appellant, Mario Cuneo, sought to challenge a sentence from the Lecce Court of Appeal, but the court noted the existence of a prior settlement agreement. Consequently, the court ruled that no legal grounds remained for the appeal, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 163 c.p.p.: Where a criminal penalty has been extinguished or modified by a concordato, subsequent appeals challenging the original sentence are inadmissible as the legal basis for the dispute no longer exists.

Parole chiave

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criminal settlement agreement inadmissible appeal concordato penitenziario prior settlement procedural costs riscossione di pene pecuniarie pena convenzionale pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 163 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUNEO MARIO nato a BRINDISI il 03/02/1993 avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che l'impugnazione è proposta per motivi non consentiti trattandosi di pena sulla quale è intervenuto concordato (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024