Italian Court dismisses criminal appeal as generic complaints fail to challenge appellate merit findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Alin Ciprian Buzdugan inadmissible regarding his conviction for the crime specified in Article 337 of the Penal Code. The appellant's grievances were deemed generic and merely reproduced criticisms already examined by the territorial court without engaging with the appellate court's detailed reasoning on the required psychological elements and the lack of conditions under Article 393-bis. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 393-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grievances are generic and merely reproduce prior criticisms without adequately scrutinizing the appellate court's merit-based reasoning regarding the required psychological elements and statutory conditions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUZDUGAN ALIN CIPRIAN nato il 07/02/1990 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 35175/23 Buzdugan OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l'elemento psicologico e la carenza dei presupposti di cui all'art. 393-bis cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eun) tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29