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Ordinanza — n. 7103/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for mere factual complaints and lack of specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7103/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for crimes under Articles 336 and 341-bis of the Penal Code, arguing the crime required multiple persons and citing an exemption under Article 393-bis. The court rejected these arguments as mere factual complaints lacking legal merit and specific grounds, noting the lower court's reasoning was not illogical.

Regesto Legislator

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Art. 393-bis cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals to the Court of Cassation must be based on points of law; mere factual complaints, requests for alternative evaluation of facts, or arguments lacking specificity are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints points of law Article 393-bis Article 131-bis Court of Cassation procedural admissibility oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
Art. 341-bis cod. pen.
Art. 393-bis cod. pen.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i primi due motivi dedotti nel ricorso, relativi alla sussistenza del reato, anche con riguardo alla mancanza del requisito della presenza di più persone e alla configurabilità dell'esimente ex art. 393-bis cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto che il terzo e quarto motivo di ricorso attinenti alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 393-bis cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i primi due motivi dedotti nel ricorso, relativi alla sussistenza del reato, anche con riguardo alla mancanza del requisito della presenza di più persone e alla configurabilità dell'esimente ex art. 393-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che il terzo e quarto motivo di ricorso attinenti alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALERNO ROCCO nato a GELA il 26/03/1970 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 35173/23 SALERNO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 336 e 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i primi due motivi dedotti nel ricorso, relativi alla sussistenza del reato, anche con riguardo alla mancanza del requisito della presenza di più persone e alla configurabilità dell'esimente ex art. 393-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;

Ritenuto che il terzo e quarto motivo di ricorso attinenti alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. sono privi di specificità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec