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Ordinanza — n. 7100/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7100/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7100/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLIESE LUIGI nato a CERIGNOLA il 01/01/1970 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in ordine alla determinazione della pena è manifestamente generico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7100/2024 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024

Parole chiave

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motivi di cassazione pena pecuniaria non riscuotibile remissione della pena revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio pene condizionali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLIESE LUIGI nato a CERIGNOLA il 01/01/1970 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in ordine alla determinazione della pena è manifestamente generico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024