Italian Court dismisses appeal for generic lack of subjective intent and excessive sentencing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a conviction for theft and claimed excessive sentencing, but the court found these complaints generic and lacking in specific factual scrutiny. The court rejected the appeal because the arguments did not adequately challenge the lower court's reasoning or address the statute of limitations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 99 cod. pen.: Appeals must be specific and grounded in the merits; generic complaints regarding subjective intent or sentencing excessiveness without engaging with the court's reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRILLO ALBERICO nato a EBOLI il 13/01/1976 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 35088/23 Petrillo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze in tema di sussistenza dell'elemento soggettivo per il reato contestato sono generiche, limitandosi a generiche censure, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo;
Ritenuto altresì che neppure il secondo motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 2); Ritenuto infine che la questione relativa alla maturata prescriziDne, oltre a non essere stata precedentemente dedotta, è manifestamente infondata dal momento che il reato è stato commesso in data 24 luglio 2012 e che al termine decennale (in ragione della ritenuta recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.) debbono aggiungersi giorni 1183 di sospensione, con conseguente consumazione del termine al 19 ottobre 2025;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso