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Ordinanza — n. 7098/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to res judicata on the underlying crime's penalty determination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7098/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Mustacchio inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding his criminal case, arguing against the finality of the penalty determination. The court ruled that the matter was already settled by a prior decision on the crime itself, rendering the new appeal without legal foundation.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the subject matter has already become final and binding due to a prior judgment on the same legal issue.

Parole chiave

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res judicata inadmissible appeal criminal penalty finality of judgment procedural costs Cassation appeal legal certainty

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSTACCHIO GIUSEPPE nato a PALERMO il 04/02/1966 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è manifestamente infondato in ragione del giudicato intervenuto sul reato di cui al capo a, conseguente al rinvio disposto in sede di legittimità per la sola determinazione della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024