Cassation appeal dismissed for lack of specificity and failure to confront merit court's balancing criteria under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a conviction for attempted murder, claiming non-punishability under Article 131-bis and excessive sentencing under Article 62-bis. The court rejected these grounds as generic and lacking specificity, noting they merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic, lack specificity, or fail to confront the precise criteria adopted by the court of first instance regarding the balance of mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BIASE GIANCARLO JUNIOR nato a BATTIPAGLIA il 26/08/1993 avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 35086/23 DI Biase OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 3-4);
Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza del giudizio di bilanciamento in termini di mera equivalenza anziché prevalenza delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., oltre che generico, non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cii euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dellle ammende. Così deciso il