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Ordinanza — n. 7096/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on resistance to public official, citing reiterative grounds and generic criticisms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7096/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The court found the appeal reiterative of the second-instance court's reasoning regarding the appellant's threatening opposition to official duties. Furthermore, the court rejected claims regarding mitigating circumstances and the substitution of detention as generic criticisms lacking specific legal basis.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 95, comma 1, d.l. n. 150/22: An appeal is inadmissible if it reiterates grounds already decided by the court of appeal or constitutes a generic criticism without specific legal foundation, while generic omissions regarding sentencing substitution are governed by transitional regimes.

Parole chiave

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reiterative appeal resistance to public official generic criticism transitional regime inadmissible appeal procedural costs Cassa delle ammende commutazione della pena pecuniaria

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 95, comma 1, d.l. n. 150/22
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGO SALVATORE nato a MAZARA DEL VALLO il 12/08/1994 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; (-Ì OSSERVA Ritenuto che il ricorso in ordine alla responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale è reiterativo del motivo di appello al quale la sentenza ha correttamente risposto individuando l'opposizione reiteratamente minacciosa del ricorrente alla attività di ufficio nei suoi confronti;

Ritenuto che quanto alla censurata mancata applicazione delle attenuenti generiche si tratta di motivo manifestamente infondato in ragione della specifica valutazione negativa dell'entità del fatto e del tentativo di fuga del ricorrente; Ritenuto che, quanto all'omesso avviso in ordine alla sostituzione della pena detentiva, si tratta di censura generica rispetto all'omessa richiesta a riguardo e trovando applicazione il regime transitorio di cui all'art. 95, comma 1, d.leg. n. 150/22; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024