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Ordinanza — n. 7095/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal conviction for lack of new grounds regarding continuous offense doctrine.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7095/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Del Greco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's refusal to recognize the legal bond of continuity between his current crime and a prior conviction. The court ruled that these grievances were merely repetitions of arguments already thoroughly examined and rejected by the territorial court without logical flaws.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals based on reiteration of previously rejected arguments without new grounds or logical corrections are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility continuity of offense doctrine reiteration of arguments Corte di Cassazione court costs and fine recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
35074/23 Del Greco OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 337 cod. pen
35074/23 Del Greco OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL GRECO CARMINE nato a RIPABOTTONI il 28/06/1968 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 35074/23 Del Greco OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto del presente giudizio e analogo delitto per il quale l'imputato ha riportato condanna con sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania emessa il 18/02/2020, sono riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale che le ha disattese con puntuale e logico apparato argomentativo, privo di fratture logiche (v. pag. 2);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cli euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/0